Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29081 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29081 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Doko Admir, nato in Albania il 25.11.85
imputato artt. 73 T.U. stup. e 337 c.p.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Viterbo del 24.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 mesi 4
di reclusione e 2000 C di multa C dì multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 T.U. 309/90
(detenzione a fini di spaccio di 18 gr. di cocaina) e 337 c.p..
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia valutato e motivato
la congruità della pena.
Il ricorso è, però, inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente
infondato.
In primo luogo, va rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo
di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844). Il giudice, inoltre, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da esse concordata.

Data Udienza: 11/04/2014

Questa Corte, in tema di patteggiamento, ha chiarito da subito (sez. v, 20.9.99, Espinola
e quindi ribadito più volte ( ex muitis: Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv.
228405) — che “la parte non può dolersi della misura della pena “patteggiata”, a meno che si
versi in ipotesi di pena illegale”.
Ed infatti, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra
parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del
giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte
che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed
eccezioni, “non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la
congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali
sono addivenute” (Sez. III, 27.3.01, Ciliberti, Rv. 219852).
Considerato che non risulta violata la legalità della pena neppure alla stregua dei nuovi
parametri normativi di cui al D.L. 146/13, deve soggiungersi che, alla presente declaratoria di
inammissibilità, segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma
di € 1500.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Pr sidente

Vergara Tegualda de la Mercedes, Rv. 214482) —

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