Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29080 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29080 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO DANIELE N. IL 30/09/1982
MELLONE FABIO N. IL 29/03/1983
MURO FRANCESCO N. IL 05/07/1963
avverso la sentenza n. 2047/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova ha, per
quanto d’interesse del presente procedimento, confermato la sentenza di prime
cure che aveva condannato Muro Francesco, Mellone Fabio ed Esposito Daniele

dell’imputazione);
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, personalmente, denunciando una violazione di legge in merito
all’accertamento dell’entità delle lesioni e il solo Muro una mancanza di
motivazione in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo
114 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto il motivo comune,
relativo all’accertamento dell’entità delle lesioni, si sostanzia in una indebita
rivisitazione delle risultanze probatorie e tralascia di considerare come, in
entrambi i gradi di merito, sia la prognosi della malattia che la sussistenza stessa
dell’ascritto reato siano state logicamente e correttamente motivate sulla base
degli accertamenti istruttori, che non è più possibile rimettere in discussione
avanti questa Corte di legittimità; la Corte territoriale ha poi risposto anche in
merito alla procedibilità d’ufficio delle lesioni sulla base della ritenuta sussistenza
dell’aggravante dell’articolo 61 n. 2 cod.pen.;
– che con riferimento al motivo proposto dal solo ricorrente Muro trattasi,
inoltre, di doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale proprio in tema di
applicazione al caso di specie dell’attenuante di cui all’articolo 114 cod.pen.;
invero, la mancata applicazione dell’indicata attenuante è chiaramente spiegata
con la condotta posta in essere dall’imputato (v. pagina 5 della motivazione) che
non può affatto essere definita marginale ovvero di scarsa importanza;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

anche per il reato di lesioni personali in danno di Borloni Marco (capo C

R97

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

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