Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29080 del 11/04/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29080 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Milo Marco, nato a Salerno il 24.1.89
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Salerno
dell’11.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Al ricor-ente è st,?ta applicata la pena finale 4 anni e 6 mesi di reclusione e 16.000 € di
multa in relazione all’accusa di avere detenuto illecitamente sostanza stupefacente di cui non
sono stati accertati né la quantità né il tipo.
Vi è da considerare che, a tale ammontare, si è pervenuti previa riconduzione del fatto
nell’alveo del comma 5 dell’art. 73 dichiarato equivalente alla recidiva.
Sebbene il ricorso proposto dinanzi a questa S.C. sia in sé decisamente inammissibile
per la sua assoluta genericità, non si può prescindere dal considerare, di ufficio che, medio
tempore, l’intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge di
conversione al D.L. 272/05 (che zweva innovato il testo del T.U. stup.) ha avuto degli effetti di ricaduta
sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella parte in cui parificava il trattamento
sanzionatorio oer tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che quelle c.d. pesanti) che, invece, erano
Data Udienza: 11/04/2014
differenziate prima della novella del 2005. Successivamente, il legislatore (v. D.L. 23.12.13 n. 146,
ha innovato ulteriormente prevedendo il comma 5 come fattispecie autonoma e
non più come circostanza attenuante speciale (quale era stata considerata sino a quel momento).
Se già tali modifiche giustificherebbero una revisione del presente accordo, argomento
decisivo è il rilievo che i fatti di cui trattasi sono risalenti al 7.4.02 con il risultato che dovendosi, nell’incertezza circa il tipo di droga, interpretare la norma nel senso più favorevole
all’imputato – deve dirsi che, ove si trattasse di droghe, per così dire, “leggere”, (essendo ora
la pena ridotta) sono sicuramente decorsi i 7 anni e 6 mesi di termine massimo per la
prescrizione.
Si impone, pertanto, una declaratoria in tal senso con conseguente annullamento senza
rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014
Il P esidente
con. L. 10/14)