Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29079 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29079 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHESI GIUSEPPE N. IL 30/07/1953
avverso la sentenza n. 861/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE,

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Marchesi Giuseppe
per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato,

ricostruzione dei fatti di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto giova rammentare,
in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione,
quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia
pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi
di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395); il che non è avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta, altresì, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

personalmente, deducendo una carenza di motivazione in merito alla

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