Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29078 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29078 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REA ROMEO N. IL 03/03/1962
avverso la sentenza n. 3482/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

parzialmente confermato, ritenendo la continuazione con altra sentenza del
Tribunale di Napoli, la sentenza di prime cure che aveva condannato Rea Romeo

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica riguardo alla mancata specificazione del calcolo della pena e
alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla illogicità della motivazione ovvero alla
violazione di legge, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni
per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da
ritenere esistente; in ogni caso nella decisione impugnata risulta effettuata la
necessaria specificazione delle pene per i singoli reati nonché degli aumenti e
delle diminuzioni di legge per la continuazione e per il rito scelto;
– che con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

1

per il delitto di cui all’articolo 75, commi 1 e 2 D.Lgs. 159/2011;

Così deciso il 20 aprile 2016.

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