Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29077 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29077 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TULLIO ANTHONY N. IL 01/03/1988
avverso la sentenza n. 3341/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Di Tullio Anthony
per i reati di lesioni personali gravi e minacce;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione, con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità, basata sulle dichiarazioni della parte offesa, nonché alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non vale
a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;

il Giudicante ha, invero, correttamente applicato la costante

giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461);
– con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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