Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29076 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29076 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LATTOCCO ANDREA N. IL 31/05/1983
avverso la sentenza n. 2006/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di L’Aquila ha
sostanzialmente confermato, sostituendo la pena detentiva con quella
pecuniaria, la sentenza di prime cure che aveva condannato Lattocco Andrea per
il reato di uso di atto falso;

l’imputato, personalmente, denunciando una motivazione incongrua circa il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione della
legge riguardo alla valutazione delle emergenze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo di doglianza
sulla responsabilità si sostanzia in una generica ed indebita riproposizione delle
contestazioni circa la valutazione delle emergenze istruttorie, che non è più
possibile rimettere in discussione avanti questa Corte di legittimità;
– con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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