Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29075 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29075 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCOSU MASSIMILIANO N. IL 22/11/1966
avverso la sentenza n. 1216/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Q.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18.10.2011, ha
confermato la decisione con la quale, in data 15.4.2010, il Tribunale di Bologna Sezione Distaccata di Porretta Terme aveva ritenuto la responsabilità penale di

Massimiliano MANCOSU, che condannava alla pena dell’ammenda, quale
agli artt. 20, comma 6, 23, comma 3, 24 comma 1, 35 e 27 d.P.R. 164\56
(commessi ed accertati in Sasso Marconi il 25.10. 2006).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che la Corte territoriale non avrebbe provveduto ad effettuare una rigorosa
analisi del materiale probatorio acquisito, valorizzando eccessivamente le
dichiarazioni dell’unico testimone escusso.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva l’insussistenza di tutte le
violazioni contestate e, segnatamente, di quella contestata al capo c) della
rubrica, concernente la mancata predisposizione di opportuni parapetti sui lati
verso il vuoto di alcuni impalcati collocati ad un’altezza superiore ai 2 metri,
trattandosi di un ponteggio realizzato a scopo di ulteriore protezione e non
utilizzato dagli operai dipendenti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Occorre preliminarmente osservare che, avendo il Tribunale condannato
l’imputato alla sola pena dell’ammenda, la sentenza era inappellabile in base al
disposto dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen. e l’unica impugnazione possibile
era il ricorso per cassazione.
Ciò premesso, deve ricordarsi come la giurisprudenza consolidata di questa
Corte, che il Collegio condivide, abbia chiaramente precisato che, qualora un
provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso
da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve
limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen.,

1

legale rappresentante della ditta «Lattonieri Massimo e Alex», per i reati di cui

alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della
volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice
competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la
possibilità della conversione (Sez. V n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. III n. 19980,
12 maggio 2009; Sez. III n.2469, 17 gennaio 2008; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio
2004; Sez. V n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. IV n.17374, 14 aprile 2003; Sez. Il
n.14826, 28 marzo 2003; Sez. Il n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. III n.17474, 9

Nel caso in cui, come nella fattispecie, il giudice che riceve l’atto di gravame
si pronunci sullo stesso, è legittima l’impugnazione dell’imputato e, in caso di
ricorso per cassazione, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza
impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l’originario gravame quale ricorso
(Sez. III n.19980\09, cit.; Sez. V n. 4016, 10 novembre 2000).
Ne consegue che la sentenza della Corte d’Appello di Bologna deve essere
annullata senza rinvio e l’appello, qualificato come ricorso per cassazione, va
trattenuto da questa Corte per la decisione.

5. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso è inammissibile perché
basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Con argomentazioni in fatto del tutto coerenti e immuni da cedimenti logici
e, come tali, incensurabili in questa sede, il giudice del merito ha richiamato le
risultanze dell’istruzione dibattimentale, rilevando che la responsabilità per i reati
contestati era stata ritenuta dal giudice di prime cure non soltanto sulla scorta di
quanto affermato dal testimone audito, ma anche dalla documentazione
fotografica versata in atti e dal mancato disconoscimento, da parte dell’imputato,
delle caratteristiche del ponteggio rilevate in sede di controllo. Sulla base di tali
emergenze probatorie ha anche opportunamente confutato le doglianze mosse
con l’impugnazione.
A fronte di tale apparato motivazionale, sintetico ma esaustivo, il ricorrente
oppone considerazioni in fatto che si risolvono nella prospettazione di una lettura
alternativa del compendio probatorio.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta

2

maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001),

infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l’appello come
ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile condannando l’imputato al

della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in data 4.6.2013

pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende

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