Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29074 del 20/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29074 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIOTTINI PATRIARCA ROBERTO N. IL 01/12/1969
avverso la sentenza n. 2665/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 20/04/2016
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RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza impugnata ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Riottini Patriarca
Roberto per il reato di lesioni personali aggravate in danno di Spinelli Mario.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mancata applicazione della chiesta scriminante della legittima difesa, anche nella
forma putativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato il
motivo.
2.
Il Giudice dell’appello ha correttamente applicato la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini del riconoscimento della
causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della
difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 52 cod. pen. L. n. 59 del
2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della
vicenda apprezzate “ex ante”, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno
dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (v. la citata Cass. Sez. 5, n.
25653 del 14/05/2008 – dep. 24/06/2008, Diop e altro, Rv. 240447)
Inoltre, l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale
o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante”
calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano
la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non
assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito,
cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato,
anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto
concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere
sé o altri da un’ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi
sufficienti gli stati d’animo e i timori personali (v. Cassa. Sez. 1, n. 13370 del
05/03/2013 – dep. 21/03/2013, R., Rv. 255268); il che è quanto, del pari, posto
in essere nell’impugnata sentenza.
3. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
1
mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge in merito alla
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
Così deciso il 20 aprile 2016.
della Cassa delle Ammende.