Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29074 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29074 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mosca Raffaelina, nata a Torre Annunziata 1’11.11.72
imputata art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 7.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La ricorrente è stata condannata, previa riconduzione del fatto nell’alveo del comma 5
dell’art. 73 Tal stup., alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 6000 C di multa per avere
detenuto illecitamente 4,70 gr di marijuana.
La sentenza è stata confermata dalla corte d’appello con la decisione qui impugnata.
Il ricorso che l’imputata propone avverso tale ultima decisione è inammissibile per la
sua assoluta genericità. Esso, infatti si duole della mancanza di motivazione sostenendo che la
sentenza si risolve in una frase con cui la Corte ripete le motivazione del Tribunale.
La critica, oltre ad essere decisamente vaga ed aspecifica è anche destituita di
fondamento e contrastata dal dato obiettivo che, per contro, la sentenza oggetto di gravame
ha congruamente spiegato la propria decisione. Tenendo, innanzitutto, presente che l’appello
era solo sulle generiche negate, vi è da dire che, sul punto, la motivazione è piuttosto
articolata (parte dalla evocazione principi generali in tema di generiche e poi motiva nello
specifico osservando che lo stesso atto di appello non conteneva neppure l’indicazione di un
elemento di fatto al quale ancorare il riconoscimento invocato.
Data Udienza: 11/04/2014
Vi è da soggiungere da ultimo che – essendo, medio tempore, intervenute delle novità
legislative in tema di disciplina agli stupefacenti (v. D.L. 23.12.13 n. 146, conv. L. 10/14) ed, in
particolare, il comma 5 dell’art. 73 T.U. stup. è ora configurato come fattispecie autonoma – il
provvedimento impugnato non appare censurabile neppure nella nuova prospettiva.
Ed infatti, la pena irrogata è legale perché, in un certo qual modo “anticipando la
riforma”, il giudice, già al tempo della pronuncia della prima sentenza, aveva tarato la pena
sui parametri del comma 5 considerato come fattispecie autonoma e non circostanza
attenuante (così come era all’epoca).
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’H aprile 2014
Il Ffresidente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.