Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29073 del 20/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29073 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELESIO GAETANO N. IL 23/01/1960 parte offesa nel procedimento
c/
MOTTOLA PIERANGELA
PIZZILLO DOMENICO
avverso l’ordinanza n. 2564/2014 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO,
del 12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 20/04/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza 12 dicembre 2014 il GIP presso il Tribunale di
Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pizzillo
Domenico e Mottola Pierangelo, indagati per il reato di diffamazione in danno di
Telesio Gaetano.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte
provvedimento per violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.
In diritto, l’articolo 409, comma 6 cod.proc.pen. prevede che
l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità di
cui all’articolo 127, comma 5, cod.proc.pen., tutte ipotesi relative alla violazione
delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di
consiglio. La giurisprudenza di questa Corte ha, poi, chiarito come esulino dalla
possibilità di assoggettare al ricorso tutte le questioni attinenti al merito ovvero
alla congruenza della motivazione (v. Cass. Sez. IV 8 aprile 2008 n. 22297).
3. In fatto, questa volta, la ricorrente parte offesa si duole
B in merito alla
pretesa violazione di legge, nascente dal mancato rispetto del contraddittorio,
che in realtà non vi è stata, essendosi regolarmente svolta l’udienza di
comparizione delle parti, ma limitandosi, viceversa, ad affermare l’illegittimità
della disposta archiviazione per questioni di merito.
4.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.
offesa Telesio, a mezzo del proprio procuratore, evidenziando la nullità del