Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29072 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29072 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAVARESE GIOACCHINO N. IL 05/02/1974
SAVARESE COSIMO N. IL 14/10/1978
avverso la sentenza n. 1406/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza impugnata ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Savarese
Gioacchino e Savarese Cosimo per il delitto di rissa aggravata.

gli imputati lamentando, a mezzo del proprio comune difensore, una violazione di
legge in merito alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto palesemente infondato il relativo
motivo.
2. In fatto, questa volta, da un lato non si può richiedere a questa Corte
di rileggere l’attività istruttoria esperita nei precedenti gradi di merito e, d’altra
parte con assorbente considerazione, la Corte territoriale ha compiutamente e
logicamente motivato in merito sia alla sussistenza della rissa che
all’impossibilità giuridica di configurare in tale reato la scriminante della legittima
difesa (v. Cass. Sez. V 9 ottobre 2008 n. 4402).
Al riguardo, deve senz’alto condividersi l’asserto formulato dal Giudice di
secondo grado, secondo cui, una volta accertata la condotta e l’intenzione
offensiva di tutti i contendenti, non ha rilievo alcuno stabilire chi per primo sia
passato a vie di fatto.
Per la configurazione del reato di rissa è, infatti, necessario e sufficiente
che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole
di attentare all’altrui incolumità personale (v. Cass. Sez. VI 15 maggio 2012 n.
24630): ciò che, per l’appunto, risulta essersi verificato, nel caso di specie,
secondo il quadro fattuale enucleabile dalla sentenza di seconde cure.
Il reato di rissa (articolo 588 cod.pen.) è configurabile, poi, anche nel
caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella
colluttazione e l’azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti
episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità,
essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un’unica
sequenza di eventi (v. Cass. Sez. V 3 novembre 2010 n. 7013).
1

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi

3. I ricorsi vanno, in conclusione, dichiarati inammissibili e ciascun
ricorrente condannato singolarmente al pagamento delle spese processuali e di
una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che appare equo
determinare nella cifra di euro 1.000,00.
P.T.M.

pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 aprile 2016.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

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