Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29072 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29072 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fiumanò Pacheco Adriano, nato in Ecuador il 22.2.91
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Genova dell’8.10.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 8 di rec’usione e 6000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura la motivazione del provvedimento
asseritamente mancante specie per quel che attiene alla congruità della pena;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti ngn controversi della decisione” (da ult., Sez. Il, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che, comunque, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la

Data Udienza: 11/04/2014

ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, né “la
parte non può dolersi della misura della pena “patteggiata”, a meno che si versi in ipotesi di
pena illegale” (sez. v, 20.9.99, Espinola Vergara Tegualda de la Mercedes, Rv. 214482; Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405);
Rilevato che non risulta violata la legalità della pena neppure alla stregua dei nuovi
parametri normativi di cui al D.L. 146/13;
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma neWudienza dell’Il aprile 2014

Il Pr idente

P.Q.M.

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