Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29071 del 20/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29071 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHAMASSI ZAIDOUNE N. IL 22/07/1980
avverso la sentenza n. 4994/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Data Udienza: 20/04/2016
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
sostanzialmente confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato
Khamassi Zaidoune per il reato di false generalità;
l’imputato, personalmente, denunciando una motivazione mancante in merito
alla quantificazione della pena nonché alla mancata derubricazione nella meno
grave fattispecie di cui all’articolo 496 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la quantificazione della
pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto
allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in
maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari
elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del
Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure
intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen.
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;
– che la derubricazione in altra e meno grave fattispecie delittuosa non
appare essere stata oggetto dell’impugnata decisione come ricavabile
dall’incontroversa lettura della stessa;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 aprile 2016.