Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29071 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29071 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Moscariello Gioacchino, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 3.3.85
imputato artt. 73 T.U. stup., 648 e 697 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 29.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Il ricorrente è stato accusato di avere detenuto illecitamente 690 gr di cocaina. La
condanna riportata in primo grado è stata ridotta dalla Corte d’appello che, previo
riconoscimento del comma 5 e partendo da una p.b. di 3 anni e 3 mesi di reclusione e 9000 C
di multa (motivata con il richiamo al quantitativo “non modestissimo” di sostanza stupefacente) gli ha irrogato
una pena finale di 2 anni e 2 mesi di reclusione e 6000 C di multa (considerati anche gli aumenti per
la continuazione e la riduzione per il rito).

Avverso detta decisione, il condannato ricorre dolendosi del diniego delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile per la sua genericità e per uno strisciante tentativo di
coinvolgere questa S.C. in un apprezzamento della personalità dell’imputato che costituisce
valutazione in fatto certamente preclusa in questa sede di legittimità.
La critica mossa Mia decisione, infatti, è alquanto vaga ed aspecifica e si risolve solo in
una tentativo di richiamare l’attenzione sulla incensuratezza dell’imputato.

„9,

Data Udienza: 11/04/2014

D’altro canto, deve anche rammentarsi che il riconoscimento o meno delle attenuanti
generiche è un «giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo” (sez.I, 4.11.04, Palmisani, Rv.
230591).

Questo è quanto, per l’appunto, avvenuto nella specie.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende dalla somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’il aprile 2014

Il Pr sidente

P.Q.M.

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