Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29070 del 20/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29070 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HIMA gALUSH N. IL 02/06/1965
avverso la sentenza n. 3824/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Data Udienza: 20/04/2016

OS

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha
sostanzialmente confermato, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria,
la sentenza di primo grado che aveva condannato Hima Alush per il reato di

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, deducendo una violazione di legge consistente nella mancata
affermazione della sussistenza della scrinninante della legittima difesa nonché in
merito alla ricostruzione dei fatti di causa;
– che risulta, infine, pervenuta memoria nell’interesse della parte civile
Vannello Maria che insiste per l’inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il primo motivo esula
dal tema della controversia in quanto la scriminante invocata non era stata
richiesta in sede di appello come ricavabile dall’incontroversa lettura sul punto
della decisione impugnata;
– che, quanto al secondo motivo, giova rammentare, in punto di diritto e
in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi
a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex
articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio
2009 n. 20395); il che non è avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta, altresì, le
conseguenze di cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nonché
la rifusione delle spese del procedimento in favore della parte civile, liquidate
come da dispositivo;

violenza privata in danno di Vannello Maria;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese del procedimento in

oltre accessori di legge.
20
Così deciso 03-aprile 2016.

favore della parte civile Vannello Maria che liquida in complessivi euro 600,00

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