Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29070 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29070 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Falone Massimo, nato a Pescara il 26.10.63
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara dell’11.6.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Premesso che, con il pro , fved’mento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 1 mesi 6 di recTusione e 3000 € di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura la motivazione del provvedimento
asseritamente mancante specie per quel che attiene alla congruità della pena;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che, comunque, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta
dall’altra parte integrano un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la
ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, né “la
Data Udienza: 11/04/2014
parte non può dolersi della misura della pena “patteggiata”, a meno che si versi in ipotesi di
pena illegale” (sez.v, 20.9.99, Espinola Vergara Tegualda de la Mercedes, Rv. 214482; Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405);
Rilevato che non risulta violata la legalità della pena neppure alla stregua dei nuovi
parametri normativi di cui al D.L, 146/13;
Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’il aprile 2014
Il Presi ente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.