Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2907 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2907 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MORABITO FRANCESCO N. IL 12/07/1968
avverso la sentenza n. 4222/2010 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 07/12/2012

OSSERVA
1) Con sentenza in data 3.42012 il &IP del Tribunale di Palmi applicava a Morabito
Francesco, con la diminuente del rito, la pena concordata tra le parti ex art. 444
c.p.p., ritenuta la continuazione con il reato oggetto della sentenza del &IP del
Tribunale di Palmi del 5.7.2011, irrevocabile il 17.22012, di complessivi anni 4, mesi
10 di reclusione ed curo 21.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di
legge e la mancanza di motivazione in ordine all’omesso proscioglimento ex art.129
c.p.p. in relazione all’evidente assenza dell’elemento psicologico del reato.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze,
sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente,in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
sez.un.27.3.1992- Di Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il &IP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’ art.129 c.p.p., tenuto conto di quanto emergeva
dall’informativa dei Carabinieri di Rizziconi e dagli allegati alla stessa.
3) EI ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in turo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1.500,00.
Così deciso in Roma il 7.12.2012

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