Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29069 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29069 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Bisceglia Luigi, nato a Terlizzi il 9.8.60
De Bari Michelangelo, nato a Molfetta 1’8.11.88
imputati artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del’a Corte d’Appelo di Bari

del 23.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

I ricorrenti sono stati accusati di avere detenuto in concorso tra loro 1000 grammi di
marijuana e condannati alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 € di multa ciascuno
(pena così rideterminata dalla Corte d’appello)

Con i presenti gravami, gli imputati si dolgono di tale ultima statuizione per mancanza
di una motivazione nella quantificazione della pena ed il ricorso di Bisceglia, in più, solleva
questione di legittimità costituzionale circa la parificazione del trattamento sanzionatorio tra le
diverse sostanze

Data Udienza: 11/04/2014

I ricorsi sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili. La censura relativa alla
asserita mancanza di motivazione – fermo restando quanto si dirà di qui a breve circa la necessità di una
revisione del giudizio in punto di pena
è ingiustificata perché, in realtà i giudici di secondo grado
hanno più che adeguatamente spiegato la loro decisione di ridimensionare la prima pena
adeguando ad un fatto che segnalava un corretto comportamento processuale degli imputati i
quali avevano anche rinunciato ai motivi principali di gravame sì da renderli meritevoli del
riconoscimento delle attenuanti generiche (donde la riduzione di pena applicata).
La questione di legittimità costituzionale cui accenna il ricorso del Bisceglia ha, medio
tempore, trovato soluzione e costituisce la ragione per la quale questa Corte deve pervenire
ad una declaratoria parziale di annullamento della presente decisione, limitatamente al
trattamento sanzionatorio.
Ed infatti, il citato, recente, intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4
vicies ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) ha avuto
degli effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella parte in
cui parificava il trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che quelle
cd. pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
Dal momento che, nella specie, i giudici di appello, nel rimodulare la pena hanno preso
le mosse da una pena base chiaramente illegale – di anni 7 e mesi 6 di reclusione – perché
superiore ai parametri del comma 4 ora vigente.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Bari.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la
determinaz1one della pena. Dichiara inammissibili, per il resto, i ricorsi.

Così deciso in Roma nell’udienza del 1’11 aprile 2014

Il Pre

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