Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29068 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29068 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Filannino Natale, nato a Cerignola il 25.12.71
imputato artt. 110, 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribuna’e di Foggia del 18.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 mesi 4
di reclusione e 4000 C di muíta in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90 (detenzione a fini di
cessione di 11 gr. circa di cocaina), previa riconduzione del fatto nell’alveo del comma 5 (p.b. anni 2 di
reclusione e 6000 C di multa).

abbia motivata
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non
adeguatamente la propria decisione di non emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129
c. p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo

Data Udienza: 11/04/2014

raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.

(risalente nel tempo, Sez.

la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99,

III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – Sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

Barba, Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n. 3980 e, più di recente, Sez. i, 14.12.10,

non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., osservando che
«le risultanze processuali non evidenziano elementi favorevoli all’imputato»
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Presi ente

Capuozzolo, n. 1399; Sez. II, 17.5.12, Ore:lana, n. 25023)

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