Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29067 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29067 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 11/04/2014

s-FirfstWz A
sul ricorso proposto da:
Et Touri Badr, nato in Marocco il 10.7.88
imputato artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup., 337, 582, 585 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18.9.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 3 mesi 8
di reclusione e 20.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90 (detenzione
illecita di 10 gr cccaina).

La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non
adeguatamente il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

abbia motivato

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla genericità e sostanziale assertività del gravame (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, comunque, rammentato che l’accordo sulla pena
“esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult.,
Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del
fatto, operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica

dell’accordo raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C.

(risalente

la
sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra
una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.)
può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza
impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129.
Diversamente, (sez. v 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n. 3980 e,
più di recente, Sez. i, 14.12.10, Capuozzo’o, n. 1399; Sez. II, 17.5.12, Orellana, n. 25023) non è necessario che il giudice
dia conto, nella motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una
implicita motivazione” a riguardo.
Nella specie, lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, anzi, che il Tribunale
ha più che adeguatamente escluso una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul
richiamo ai verbali di arresto, perquisizione e sequestro del 12.9.13 ed alle risultanze
dell’ospedale di Calcinate.
Vi è da rilevare, tuttavia, che medio tempore, sono intervenute delle novità legislative
in tema di disciplina agli stupefacenti.
In particolare, il legislatore
(v. D.L. 23.12.13 n. 146, conv. L. 10/14) ha innovato l’art. 73
prevedendo il comma 5 come fattispecie autonoma e non più come circostanza attenuante
speciale (quale era stata considerata sino a quel momento).
Tutto ciò compo.-terebbe una rivalutazione dei soli parametri sanzionatori ai quali si
erano rapportati le parti, nel proporre, ed il giudice, nel ratificare, il presente patteggiamento
visto che il fatto in esame è stato ricondotto nell’alveo del citato comma 5. Essendosi, peraltro,
al cospetto di una decisione peculiare – quale è quella ex art. 444 c.p.p. – essa deve essere
annullata integralmente senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Bergamo per il
prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Presi ente

nel tempo, Sez. III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – Sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622),

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