Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29067 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29067 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDONE PASQUALE N. IL 03/12/1982
avverso l’ordinanza n. 3536/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, delp8/06/20151 1+1 06
,5

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 27 maggio 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a Guidone
Pasquale per accertata evasione dal domicilio, reato per cui era stato arrestato
e condannato, all’esito di giudizio direttissimo, alla pena di sei mesi di
reclusione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Guidone tramite il difensore, il quale denuncia violazione dell’art.

47-ter,

comma 9, legge n. 354 del 1975 e mancanza di motivazione sul carattere di
lieve entità del delitto di evasione determinante la revoca della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, al di là del titolo dato al motivo
proposto, si risolve in una critica del merito della decisione impugnata, la quale,
con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del diritto e da
deviazioni dalla logica, ha ritenuto invece rilevante e radicalmente incompatibile
con la misura applicata l’accertata evasione dal luogo di detenzione domiciliare,
siccome violazione della prescrizione fondamentale e tipica del beneficio
applicato.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa della
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

2.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA