Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29066 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29066 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Cesaro Katia, nata a Battipaglia 1’1.12.82
imputata art. 2 L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 27.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La ricorrente è stata dichiarazioni responsabile di omesso versamento delle ritenute
previdenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti nel periodo compreso tra il gennaio
2006 ed il gennaio 2007. La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha confermato.
La Cesaro ricorre dinanzi a questa S.C. dolendosi del fatto che non sia stata fornita
dall’accusa la prova della effettiva corresponsione degli stipendi ed, in subordine, invoca una
declaratoria di estinzione per prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Come chiaramente si
precisa nella sentenza impugnata l’imputata «pur avendo denunciato la presenza di dipendenti
con modello DM 10/2, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
sulle retribuzioni dei lavoratori».
E’ orientamento giurisprudenziale ormai pacifico che la sottoscrizione dei citati modelli è
“dimostrativa, per la sua natura con fessoria ed in assenza di prova contraria da parte
dell’interessato, dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni”. In tal senso si sono espresse
varie decisioni di questa S.C. affermandosi che, dopo l’intervento di queste S.U. (28.5.2003,

Data Udienza: 11/04/2014

non c’è più dubbio che elementi essenziali del reato previsto dalla L. 638/83,
art. 2, comma 1 bis, sono, da una parte, la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori
dipendenti, e dall’altra, il mancato versamento all’istituto previdenziale delle relative ritenute
previdenziali ed assistenziali. Orbene, la presentazione da parte del datore di lavoro, degli
appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi
verso l’istituto previdenziale (c.d. DM 10) “possono essere valutati, in assenza di elementi
contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse” (sez. III, 4.3.10,
Silvestri, Rv. 224609),

Non è giustificata neppure la invocata prescrizione perché, dopo che il Tribunale aveva
dichiarato non doversi procedere per le condotte commesse sino al dicembre 2005, quelle
ascritte all’imputata vanno dal gennaio 2006 al gennaio 2007 ditalché i 7 anni e 6 mesi di
termine massimo (considerate le cause interruttive ed anche prescindendo da eventuali sospensioni)
decorrevano tra il 16.7.13 ed il 16.7.14. Alla data della pronuncia della sentenza impugnata
(27.6.13) nessuna prescrizione era maturata e, di quella sopraggiunta medio tempore, questa
S.C. non può tener conto considerato che, per la inammissibilità del presente ricorso, il
rapporto di impugnazione non si è instaurato validamente (SAI. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Pre idente

n. 14839; Sez. III, 14.2.07, Saggese, Rv. 237203; v. anche Sez. III, 46451/09).

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