Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29066 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29066 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHAKTAMI ANIS N. IL 05/10/1981
avverso l’ordinanza n. 443/2015 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
13/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
€(02..
1. Con ordinanza deliberata il 13 ottobre 2015 il Tribunale—FIT Genova,
costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l’appello proposto da
Chaktami Anis avverso l’ordinanza del Tribunale di Imperia in data 17
settembre 2015 che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura
cautelare in carcere con altra meno afflittiva, in relazione ai reati ipotizzati a

Ranzo, rispettivamente, nel periodo giugno-agosto 2014 e il 25 agosto 2014.
2. Avverso la predetta ordinanza Chaktami, con dichiarazione del 20 ottobre
2015 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto impugnazione,
riservando la presentazione di motivi al difensore che non li ha depositati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

carico di Chaktami, di cui agli artt. 572 e 56, 575 cod. pen., commessi in

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