Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29065 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29065 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARNICELLA SAVINO N. IL 13/10/1978
avverso la sentenza n. 1840/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 25/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in rubrica il GUP del Tribunale di Trani ha applicato
all’imputato la pena concordata dalle parti, su conforme richiesta delle stesse ex
art. 444 cod.proc.pen., per i reati in materia di violazione della disciplina delle
armi e degli stupefacenti (cocaina) a lui ascritti.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando in termini
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura dedotta è
palesemente generica e omette completamente di confrontarsi con la puntuale
motivazione (addirittura sovrabbondante, rispetto alla natura negoziale del rito e
del provvedimento) con cui la sentenza impugnata ha dato conto degli elementi
acquisiti che supportano la prova della responsabilità dell’imputato, e dunque
dell’insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 del codice di rito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
del tutto generici l’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen..