Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29064 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29064 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIFULCO SALVATORE N. IL 07/09/1972
avverso l’ordinanza n. 6406/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Bifulco Salvatore, personalmente, avverso
l’ordinanza indicata in rubrica, che ha rigettato il reclamo del ricorrente avverso il
diniego di concessione della liberazione anticipata speciale, in ragione della
condanna in espiazione per reati ostativi ex art. 4-bis ord.pen. (associazione
mafiosa, omicidio e altri delitti aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991), è
generico e manifestamente infondato, e deve pertanto essere dichiarato

– il ricorso omette di confrontarsi coi principi, costantemente affermati da questa
Corte, Sezione 1, a partire dalla sentenza n. 34073 del 27/06/2014, Rv. 260848,
in tema di caducazione ex tunc delle norme introdotte con un decreto d’urgenza
non convertito in legge e sulla natura di norma processuale della modifica
apportata – in sede di conversione – dalla legge n. 10 del 2014 all’art. 4 del D.L.
n. 146 del 2013, soggetta perciò alla regola del tempus regit actum, principi di
cui il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione al caso di specie,
escludendo qualsiasi rilevanza del fatto che l’istanza di integrazione del beneficio
fosse stata presentata nella vigenza della norma originariamente contenuta nel
decreto legge non convertito, la cui caducazione ne esclude in radice l’idoneità a
generare diritti o aspettative suscettibili di tutela in capo al condannato;
– la norma che prevede l’esclusione dei condannati per i reati indicati nell’art. 4bis ord.pen. dalla disciplina di maggior favore in tema di misura della detrazione
semestrale di pena ai fini della liberazione anticipata, stabilita in via generale per
tutti gli altri condannati, non si pone in contrasto coi principi costituzionali in
materia di eguaglianza e di funzione rieducativa della pena, in quanto il regime
speciale che ha ampliato gli effetti favorevoli conseguibili dai soggetti in
espiazione pena può essere legittimamente sottoposto dalla legge a limiti
determinati da situazioni alle quali si collega una connotazione di immanente e
peculiare pericolosità (Sez. 1 n. 1650 del 22/12/2014, Rv. 261880; Sez. 1 n.
34073 del 27/06/2014, Rv. 260849);

il richiamo operato dal ricorrente al corretto comportamento carcerario,

ritenuto significativo del positivo evolversi della personalità, risulta dunque del
tutto inconferente.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.
1

inammissibile, in quanto:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/12/2015

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