Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29063 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29063 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Zammuto Alfonso, nato a Caltanissetta il 30.9.34
imputato art. 2 L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta del 18.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il ricorrente è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e 611 C di multa per
avere omesso di versare le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti
e la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha confermato.
Il ricorso in esame denuncia erronea applicazione della legge penale perché difetterebbe
la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni basata dal P.M. solo sui c.d. modelli
DM 10.
La doglianza è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile. E’ orientamento
giurisprudenziale ormai pacifico che la sottoscrizione dei citati modelli è “dimostrativa, per la
sua natura con fessoria ed in assenza di prova contraria da parte dell’interessato, dell’avvenuta
corresponsione delle retribuzioni”. In tal senso si sono espresse – oltre a quella citata in
sentenza (sez. III, 4.3.10, n. 14839) varie altre decisioni di questa S.C. affermandosi che, dopo
l’intervento di queste S.U. (28.5.2003, Silvestri, Rv. 224609), non c’è più dubbio che elementi essenziali
del reato previsto dalla L. 638/83, art. 2, comma 1 bis, sono, da una parte, la corresponsione

Data Udienza: 11/04/2014

delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, e dall’altra, il mancato versamento all’istituto
previdenziale delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali. Orbene, la presentazione da
parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’istituto previdenziale (c.d. DM 10) “possono essere
valutati, in assenza di elementi contrari, come prova piena della effettiva corresponsione delle
retribuzioni stesse” (sez. III, 14.2.07, Saggese, Rv. 237203; v. anche Sez. III, 46451/09).

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Previdente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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