Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29063 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29063 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIVELLI FABRIZIO N. IL 11/07/1967
avverso l’ordinanza n. 574/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 10 luglio 2015 la Corte di appello di
Milano, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da Sivelli
Fabrizio, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., diretta ad ottenere il
riconoscimento della continuazione tra reati in materia di stupefacenti
commessi nel dicembre 2003 (importazione di 300 chilogrammi di cocaina
dall’Ecuador in concorso con Billitteri Dario ed Escovar Fabrizio e di 19,231

il 30 giugno 2004 (detenzione di cocaina e hashish e ricettazione di un
ciclomotore in Milano); e nel settembre 2007 (detenzione e spaccio di
plurime partite di hashish tra cui un quantitativo di 6 chilogrammi in
concorso con tali Altin e Babici).
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che non erano
riconducibili ad unitario disegno criminoso o al mero soddisfacimento del
fabbisogno giornaliero di droga i commessi reati di traffico, anche
internazionale, di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti,
temporalmente distanziati, accuratamente organizzati in contesti
completamente diversi, idonei a procurare vantaggi economici cospicui ai
trafficanti tra cui lo stesso istante.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Sivelli tramite il difensore, il quale denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione: il Tribunale, pur riconoscendo lo stato di tossicodipendenza del
ricorrente, avrebbe omesso di valutare lo stretto legame esistente tra tale
stato ed i reati di traffico di sostanze stupefacenti commessi nell’arco di
quattro anni al fine assicurare al ricorrente i mezzi per soddisfare il suo
bisogno di droga.
L’omogeneità delle violazioni consumate, senza soluzione di continuità,
in un arco di tempo non eccessivamente dilatato (quattro anni)
dimostrerebbe l’unicità del progetto criminale di Sivelli, considerato nelle
sue linee essenziali, senza necessità di rappresentarsi fin dall’inizio le
specifiche modalità esecutive di ogni operazione di traffico di sostanze
stupefacenti.

3. il 23 novembre 2015 sono pervenuti motivi aggiunti che ribadiscono e
arricchiscono di ulteriori argomenti i denunciati vizi di violazione di legge e
difetto di motivazione, sottolineando il costante ruolo di corriere della droga
esercitato dall’attuale ricorrente e richiamando passaggi delle sentenze di

chilogrammi di cocaina dal Perù in concorso con Billitteri ed altri soggetti);

condanna a dimostrazione dello stato di tossicodipendenza nel quale Sivelli
avrebbe agito nelle varie occasioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi palesemente privi
di fondamento.
Il Tribunale ha correttamente distinto l’unicità del disegno criminoso

inserita in contesti di traffico internazionale organizzato di sostanze
stupefacenti di varia tipologia (hashish e cocaina), attuato nel corso del non
breve tempo di quattro anni, con complici e modalità diversi.
E, al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza di legittimità
secondo la quale la modifica legislativa introdotta dall’art. 4-vicies della
legge n. 49 del 2006, a termini del quale fra gli elementi che incidono
sull’applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in
relazione allo stato di tossicodipendenza, non deve essere interpretato nel
senso che tale stato sia di per sé elemento decisivo ai fini della valutazione
dell’unitarietà del disegno criminoso, tanto più che esso è normalmente
compatibile con crimini cosiddetti di strada o con il piccolo spaccio per
procurarsi la dose di droga quotidiana, e meno col traffico organizzato di
sostanze stupefacenti a livello internazionale, come nel caso in esame; e
dovendo, comunque, sussistere il requisito della preventiva deliberazione a
delinquere che unifica l’ideazione dei reati prima della loro commissione
(Sez. 1, n. 9876 del 01/02/2007, Greco, Rv. 236547; Sez. 5, n. 10797 del
23/02/2010, Riolfo, Rv. 246373; Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014,
Flammini, Rv. 259192).
Tale preventiva rappresentazione unitaria, sia pure a grandi linee, non
arbitrariamente né illogicamente è stata esclusa nel caso di specie, sulla
base dei parametri sopra indicati (eterogeneità delle operazioni per tempi,
concorrenti e qualità delle sostanze trattate, come tali non inquadrabili,
neppure in linea di massima, in un progetto unitario concepito quattro anni
prima della sua compiuta realizzazione).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
2

dall’attività criminale di una persona tossicodipendente, come l’istante,

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 9/12/2015.

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