Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29062 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29062 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Malas Samih, nato in Libano il 25.1.50
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 18.9.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha semplicemente ridotto a sei anni di
reclusione e 40.000 C di multa la pena inflitta al ricorrente per la violazione dell’art. 73 T.U.
stup. (detenzione a fini di spaccio di vari quantitativi di eroina, hashish e metadone).
Nel gravame, il condannato si duole della motivazione – ritenuta mancante e/o
contraddittoria nell’illustrare le ragioni del convincimento espresso in sentenza – considerato
che, per lo svolgimento dei fatti, (riepilogati dal ricorrente) risulta chiaro che Paciolla (visto dagli agenti
estrarre qualcosa dalla tasca) aveva tutto l’interesse ad accusare l’odierno ricorrente.
Quest’ultimo, quindi, dovrebbe, al massimo, essere chiamato a rispondere dello
stupefacente rinvenuto nelle sue tasche e che era destinato ad esclusivo uso personale. Per il
resto, dovrebbe prevalere il dubbio circa la restante droga rinvenuta in un immobile abitato da
altre persone. Infine, il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La ragione principale di
tale declaratoria risiede nel fatto che, anche solo dalla lettura della sentenza dei giudici di
appello si coglie la perfetta identità tra le ragioni colà svolte ed i motivi del presente ricorso.

Data Udienza: 11/04/2014

esame).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il esidente

Ciò che concorre, poi, a rendere apparentemente motivato il presente gravame è il fatto che i
giudici di merito hanno replicato puntualmente, con riferimenti alle prova in atti ed emerse nel
corso del processo nonché commentandole in modo logico. In particolare, circa la tesi del
ricorrente, secondo cui egli dovrebbe vedersi scindere ogni responsabilità per tutta la droga
rinvenuta in posti diversi dalla sua persona, si fa, in primo luogo, notare che il Malas è stato
osservato dagli agenti cedere della sostanza stupefacente e ricevere in cambio del denaro. A
prescindere, poi, dalle dichiarazioni accusatorie rilasciate dal Pacciolla (per le quali egli da alcuni mesi
si era servito di Malas come spacciatore) ricorre il dato obiettivo che, nell’estendere le indagini alla
perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno constatato che Malas ha dapprima cercato di
depistarli ma, date le informazioni degli operanti e la obiettiva disponibilità delle chiavi di
quell’appartamento, la p.g. era, infine entrata nella casa abitata dal Malas e dalla sua
compagna Saraceni Giovanna nonché anche dal pregiudicato Lai Pier Luigi e, proprio nella
stanza di Malas, erano stati rinvenuti altri 106 gr. di eroina, 14 gr. di cocaina, gr. 10 di hashish
e gr. 0,20 di , oltre a due bilancini di precisione, 41 flaconi di metadone e 415 C in contanti.
A fonte di tali obiettive emergenze, il ricorrente si è avvalso della facoltà di non
rispondere e, senza che siano, perciò emersi in alcun modo dati che smentissero la oggettività
delle perdette acquisizioni, è vano il tentativo odierno di insinuare dubbi e suggestioni basati
solo sulla possibilità di interpretare i medesimi fatti in modo diverso. Così facendo, infatti, il
ricorrente incorre nell’errore di ritenere che il controllo della motivazione, da parte di questa
Corte di legittimità consista anche nella possibilità di leggere le emergenze processuali in
un’altra prospettiva traendone conclusioni diverse. Quand’anche ciò fosse teoricamente
possibile non rientra nelle prerogative di questa S.C. (ex multis, Sez. VI, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181; Sez. I,
27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. 11 11.1.07, Messina, Rv. 235716).
Nessuna critica può, dunque muoversi alla decisione impugnata quando – all ‘esito di
un’analisi attenta delle prove – afferma che i deve prendere atto della «radicale infondatezza»
delle argomentazioni svolte dall’imputato e prosegue (v. f. 4) con una ulteriore e
particolareggiata disamina delle varie ipotesi difensive.
Assolutamente «incongrua» infine, è stata ritenuta l’eventualità di riconoscimento di
attenuanti generiche a fronte delle quantità e diversità di droghe rivenute e della «callidità» del
comportamento posto in essere dall’imputato con i CC. La pena, pertanto, è stata attenuata
solo sulla base dell’art. 133 c.p., valorizzando lo stato di tossicodipendenza dell’imputato.
Anche in questo caso la decisione non merita censure dovendosi rammentare che il
riconoscimento o meno di attenuanti è valutazione di merito che diviene incensurabile in sede
di legittimità nella misura in cui venga motivata in modo logico (come, appunto, avvenuto nel caso in

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