Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29062 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29062 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE MICHELE N. IL 19/03/1978
avverso la sentenza n. 3153/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Calabrese Michele, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza indicata in rubrica, che ha confermato la condanna
dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 9 comma 2 legge n. 1423
del 1956, unificati in continuazione, deve essere dichiarato inammissibile,
perché, pur deducendo formalmente i vizi di violazione di legge e manifesta
illogicità della motivazione, si esaurisce in realtà in una generica contestazione in

confronto con le risultanze processuali secondo lo schema tipico dì un gravame
di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1,000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

punto di fatto della sussistenza della condotta addebitata, che si pone in diretto

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