Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29061 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29061 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Gianniello Giulio, nato a Mesagne il 19.5.83
imputato art. 6 L. 401/89
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce

del 10.4.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La Corte d’appello, con l’a decisione impugnata, ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per avere violato il divieto di accesso agli stadi impostogli con decreto del Questore
di Brindisi del 21.10.04.
I motivi di gravame deducono, detto in estrema sintesi: 1) mancanza di adeguato
approfondimento delle ragioni per le quali l’imputato non si era presentato a firmare presso il
commissariato come prescrittogli; 2) illogicità di una motivazione che si basa solo sulle
dichiarazioni del teste Gervasi che si è fondato su una sua personale conoscenza del
Gianniello; 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché reiterativo dei medesimi motivi di appello ai quali la
Corte ha dato più che congrua replica e perché manifestamente infondato.
Esaminando la sentenza impugnata si coglie infatti quasi una identità letterale degli
argomenti svolti dinanzi ai giudici di secondo grado i quali, però, hanno bene obiettato che la
violazione dell’art. 6 sussiste per la semplice inottemperanza all’obbligo di presentazione negli

Data Udienza: 11/04/2014

Per quel che attiene alla odierna richiesta di attenuanti generiche sulle quali
difetterebbe una motivazione della Corte, il punto è che una risposta dei giudici di merito sul
punto manca per I semplice ragione che, con l’atto di appello, non era stato formulato alcun
motivo a riguardo.
Il presente è, quindi, da considerare motivo “nuovo” e, come tale, inammissibile perché
concernente un aspetto della decisione ormai intangibile per non essere stato investito da
tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistito dalla presunzione di conformità al
diritto (ex multis, più di recente, Sez. V, 4.10.06, Ratti, Rv. 235764).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Pre idente

uffici di polizia, indipendentemente dal fatto che si sia presenziato alla manifestazione sportiva
vietata.
Anche a proposito della doglianza circa la mancanza di una verifica di affidabilità dei
registri sui quali era stata riscontrata l’assenza della firma del ricorrente, i giudici di merito si
sono diffusi nel ricordare quanto riferito dal teste Danisi sulle modalità di custodia dei registri,
hanno ricordato quanto constatabile de visu dalla consultazione di copia di quei registri ed
anche che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione della mancanza – proprio – della sua
firma in determinate date. Non è esatto, quindi, asserire che il giudizio di responsabilità sia
stato formulato esclusivamente facendo richiamo alle parole dell’ispettore Gervasi.
Vi è da soggiungere, piuttosto, che la sovrapponibilità degli odierni motivi a quelli svolti
in appello rende l’odierno gravame motivato solo in modo apparente ed in quanto tale, a
fortiori inammissibile.

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