Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29060 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29060 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Sala Elton, nato a Durazzo (Albania) il 5.7.86
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 25.7.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Premesso che, ccn il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di anni 3 mesi 4 di reclusione e 12.000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U.
309/90;
Rilevato che la presente impugnazione censura si risolve nell’affermazione che vi è
violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p.;
Premesso che la assoluta genericità e sostanziale assertività della doglianza sarebbero
ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare la presente pronunzia di inammissibilità;
Rammentato, in ogni caso, che l’accordo sulla pena “esonera il giudice dall’obbligo di
motivazione sui punti non controversi della decisione” (da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in proc. Scafidi, Rv.
232844) e che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi
più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto dalle parti (sez. III 18.6.99, Bonacchi,

Data Udienza: 11/04/2014

Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622)

implicita motivazione” a riguardo

“essendo sufficiente anche una

(Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633);

Constatato che, nella specie, il Tribunale ha, per l’appunto, osservato che la possibilità
di un proscioglimento era preclusa da quanto emerge dal verbale di arresto e dalla piena
confessione dell’imputato;

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il presidente

Considerato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1500 €.

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