Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29060 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29060 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLA MORA MARCO N. IL 24/05/1969
avverso la sentenza n. 566/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Della Mora Marco, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la
sentenza indicata in rubrica, che, in parziale riforma della decisione di primo
grado, ha assolto l’imputato limitatamente alla disponibilità dei tre coltelli a
serramanico indicati al capo A, rideterminando in anni 1 mesi 2 di reclusione la
pena inflitta per i reati, unificati in continuazione, di violazione delle prescrizioni
della misura di prevenzione personale ex art. 9 commi 2 e 3 legge n. 1423 del
1956, di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, di porto ingiustificato di armi

motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della prova degli elementi
costitutivi dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975
e 73 comma 5 DPR n. 309 del 1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su motivi generici e
manifestamente infondati, che non sì confrontano con le puntuali motivazioni in
forza delle quali la sentenza impugnata ha valorizzato le risultanze dell’esame
dibattimentale della teste Morabito sulla minaccia da lei subita, ha ritenuto
sussistente l’elemento psicologico della resistenza a p.u., ha giudicato
ingiustificato il possesso dei coltelli di cui al capo D e ha ritenuto provata la
destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato
(Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893, secondo cui la natura aspecifica
del gravame, che discende dall’assenza di correlazione tra le ragioni
argomentative della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per
cassazione); le doglianze del ricorrente si risolvono, in definitiva, nel sollecitare
una diversa e alternativa lettura, in fatto, delle risultanze istruttorie che esula
completamente dalle funzioni della Corte di cassazione, che è giudice della
motivazione e dell’osservanza della legge, e non del contenuto e del significato
della prova, e che non può perciò trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Sez.
Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

improprie e di detenzione illegale di 320 grammi di marijuana; deduce vizio di

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