Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2906 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2906 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LABIDI HASSAN N. IL 01/01/1960
avverso la sentenza n. 1569/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 07/12/2012
Ritenuto:
-che il tribunale di Bologna, con sentenza del 16/3/2011, resa a seguito di rito abbreviato dichiarava
Hassan Labidi colpevole del reato di cui all’art. 73, co. 1 e l bis, d.P.R. 309/90, perché illecitamente
deteneva a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish, e lo condannava alla pena mesi
10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-che avverso detta pronuncia il difensore del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata assoluzione del
Labidi;
-che le censure mosse palesano il tentativo di procedere ad una analisi rivalutativa delle emergenze
istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso un nuovo esame estimativo, muovendo
rilievi in fatto, che non sono proponibili con il ricorso per cassazione;
-che, peraltro, dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerge, con
netta evidenza che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la sussistenza del reato e la
ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, a seguito di una analitica ed esaustiva disamina della
piattaforma probatoria;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.
-che con sentenza del 21/10/2011 la corte di appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi
sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, ha confermato il decisum di prime cure;