Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29059 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29059 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bazid Aziz, nato in Marocco il 20.12.83
Kaissi Smail, nato in Marocco 1’1.1.77
imputati artt. 110 c.p. e 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 24.9.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, ai ricorrenti è stata applicata la pena di 4anni di
reclusione e 9.000 € di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90 (numerosi episodi
di spaccio di cocaina.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia motivato in relazione
alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – Sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di

Data Udienza: 11/04/2014

può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. v 15.4.99,
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.)

Barba, Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n. 3980 e, più di recente, Sez. i, 14.12.10,

non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove risulta che il Tribunale ha
fondato le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul
richiamo alle dichiarazioni dei vari acquirenti della droga ed agli esiti delle indagini di P.G..
Vi è da soggiungere da ultimo che – essendo, medio tempore, intervenute delle novità
legislative in tema di disciplina agli stupefacenti (v. D.L. 23.12.13 n. 146, conv. L. 10/14) ed, in
particolare, il comma 5 dell’art. 73 T.U. stup. è ora configurato come fattispecie autonoma – il
provvedimento impugnato non appare censurabile neppure nella nuova prospettiva nel senso
che la pena irrogata è legale perché, in un certo qual modo “anticipando la riforma” il giudice,
già al tempo della pronuncia della presente sentenza aveva assecondato il calcolo della pena
proposto dalle parti che era tarato sui parametri del comma 5 considerato come fattispecie
autonoma e non circostanza attenuanti (così come era all’epoca). Ed infatti, muovendo dalla pena
base di 1 anno e 9 mesi di reclusione e 4500 € di multa (corrispondente alla pena irrogata con la
sentenza del Tribunale di Brescia del 7.4.11), per i numerosi episodi di spaccio qui contestati sono stati
applicati aumenti sino all’ammontare di 5 anni e 3 mesi di reclusione e 12.000 C di multa, poi
ridotta ex art. 444 c.p..

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1500 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

assoni )

Capuozzolo, n. 1399; Sez. II, 17.5.12, Oredana, n. 25023)

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