Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29058 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29058 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Castaldo Vincenzo, nato ad Afragola (Na) il 4.1.53
Caputo Rosa, nata ad Afragola (Na) il 27.10.62
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sez. dist. Afragola, del 4.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
di Napoli, in veste di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza qui
Il Tribunale
impugnata, ha respinto l’istanza degli odierni ricorrenti volta ad ottenere la sospensione
dell’ordine di demolizione emesso nei loro confronti a seguito della condanna da essi riportata
per violazione edilizia.
Con il presente gravame, i ricorrenti osservano che l’inutile decorso del termine di
novanta giorni dall’ingiunzione a demolire emessa dal sindaco determina l’immediato
trasferimento al patrimonio del comune della cosa abusiva.
Il ricorso è inammissibile per sua genericità. Ferma restando la validità del principio
evocato dai ricorrenti, esso è del tutto ininfluente ai fini per i quali è stato dedotto considerato
che, di certo, l’inutile decorso del termine non determina la revoca o, ancor meno, la
sospensione dell’ordine di demolizione negata dai giudici di merito con il provvedimento
impugnato.
Data Udienza: 11/04/2014
In altri termini, si è al cospetto di un gravame del tutto generico che si fonda su
argomenti svincolati dal contesto che non rivolgono alcun critica specifica e/o pertinente alla
ben motivata ordinanza dei giudici dell’esecuzione i quali, del resto, avevano respinto sempre a
causa della genericità delle deduzioni difensive (contenenti il richiamo ad una non meglio precisata
pendenza di una procedura di condono neppure chiaramente riferibile all’immobile di cui trattasi).
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014
Il Pre idente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.