Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29056 del 11/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29056 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Porcarelli Vairo, nato Rom 1’1.3.85
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 24.9.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 8 di
reclusione e 1500 € di multa in ordine ai reati di cui all’art. 73 T.U. 309/90 ed all’art. 385 c.p..
La presente impugnazione, proposta personalmente dall’imputato, censura il fatto che
il giudice non abbia motivato.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) Va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadta anche di recente – Sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del

Data Udienza: 11/04/2014

giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n. 3980 e, più di recente, Sez. i, 14.12.10,

non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie ove il giudice ha espressamente
valutato – ed escluso – la eventualità di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. alla luce degli
elementi presenti in atti.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2015

Il Pre idente

Capuozzolo, n. 1399; Sez. II, 17.5.12, Orellana, n. 25023)

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