Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29055 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29055 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POZZETTI LUIGI N. IL 02/03/1942
avverso la sentenza n. 1046/2013 TRIBUNALE di COMO, del
03/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

L’imputato, a mezzo del difensore, impugna – con atto di appello che deve essere
qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
568 comma 5 e 593 comma 3 cod.proc.pen. – la sentenza indicata in rubrica, che
ha condannato il Pozzetti alla pena (sospesa) di € 150 di ammenda per il reato di
cui all’art. 651 cod. pen., deducendo l’inesistenza di prove del commesso reato e
lamentando il mancato riconoscimento dell’infermità di mente; chiede, in forza di

favorevole.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché si limita a formulare delle
mere doglianze di merito su temi compiutamente affrontati dalla sentenza
impugnata (anche sul punto relativo alla ritenuta capacità di mente
dell’imputato), secondo lo schema tipico di un gravame di merito, che – se
appare coerente, anche nelle sue conclusioni, al tipo di impugnazione (appello)
che il ricorrente riteneva erroneamente di essere legittimato a proporre – non
può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma dì 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

tali censure, l’assoluzione da ogni responsabilità e comunque una sentenza più

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