Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29054 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29054 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rondoni Roberto, nato a Roma il 31.12.53
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6.9.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 di
reclusione e 10000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90 (detenzione a fini di
cessione di 41 gr. lordi di cocaina e 2,5 lordi di hashish).

La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia riconosciuto le
attenuanti generiche ma la doglianza è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(e che non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche).

Questa Corte (Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto 11 profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo

Data Udienza: 11/04/2014

in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA