Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29054 del 11/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29054 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Rondoni Roberto, nato a Roma il 31.12.53
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6.9.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 2 di
reclusione e 10000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90 (detenzione a fini di
cessione di 41 gr. lordi di cocaina e 2,5 lordi di hashish).
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia riconosciuto le
attenuanti generiche ma la doglianza è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(e che non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche).
Questa Corte (Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di palese
incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di
ricorrenza delle circostanze, neppure sotto 11 profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo
Data Udienza: 11/04/2014
in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia
presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.
Così deciso in Roma nell’udienza dell’Il aprile 2014
Il Presidente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.