Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29054 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29054 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
SPOSITO CARMINE N. IL 15/10/1956
avverso la sentenza n. 328/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

L’imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in rubrica, con cui la Corte d’appello di Milano ha confermato la
condanna dello Sposito per la violazione dell’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del
1956 commessa il 14.07.2009, deducendo vizio di motivazione con riguardo
all’omessa indicazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale non aveva

Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato
inammissibile, perché omette di confrontarsi con le ragioni argomentative della
sentenza impugnata, che hanno adeguatamente motivato con riferimento ai
precedenti penali dell’imputato il diniego del beneficio di cui all’art. 62 bis cod.
pen. e la sussistenza dei presupposti per aggravare la pena ai sensi dell’art. 99
cod. pen., sulla scorta dell’accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità
del reo tratta proprio dalla concreta significatività delle sue precedenti condanne
(emergendo, in particolare, dalle risultanze del casellario giudiziale che
l’imputato era stato condannato alla pena detentiva di anni 7 mesi 6 di
reclusione per violazione dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990 con sentenza in data
5.12.1997, irrevocabile il 7.06.1999); il ricorso si risolve dunque nel sollecitare
un rinnovato giudizio di merito sui punti oggetto di impugnazione, che non può
trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

escluso la recidiva e aveva negato le attenuanti generiche.

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