Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29053 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29053 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIFICI FRANCESCO N. IL 16/04/1983
avverso la sentenza n. 2083/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Rifici Francesco, personalmente, avverso la
sentenza indicata in rubrica, che ha confermato la condanna dell’imputato per la
violazione dell’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956, deve essere dichiarato
inammissibile sotto l’assorbente profilo dell’assenza di specificità dei motivi che,
ai sensi dell’art. 581 comma 1 lett. c) del codice di rito, devono contenere la
specifica e precisa prospettazione delle censure di natura logica o giuridica da
e non possono perciò limitarsi, come nel caso di specie, alla mera enunciazione
della doglianza, riguardante esclusivamente l’omesso riconoscimento della
continuazione con fatti giudicati con altre sentenze, in termini talmente generici
da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi proposti e di
esercitare il proprio sindacato di legittimità (Sez. 2 n. 13951 del 5/02/2014, Rv.
259704).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
sottoporre alla verifica della Corte (Sez. 3 n. 16851 del 2/03/2010, Rv. 246980),