Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29053 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29053 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

Je•tr
1m i

sul ricorso proposto da:
PSALMS MARY N. IL 12/08/1979
avverso la sentenza n. 528/2013 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 09/04/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
-1- I motivi proposti sono inammissibili, non solo perché tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tengono
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti,
non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudicante, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze processuali (verbali di arresto in
flagranza, di perquisizione e sequestro) evidenziavano l’assenza dei presupposti per
pervenire ad una sentenza di proscioglimento.
La ricorrente, d’altra parte, lamenta il vizio di motivazione in maniera del tutto generica,
posto che non indica quali sono le circostanze, ignorate dal giudice, grazie alle quali avrebbe
potuto applicarsi la norma invocata.
-2- Tanto statuito, osserva tuttavia la Corte che, a seguito di recenti interventi della Corte
Costituzionale e dello stesso legislatore, l’assetto normativo in materia di stupefacenti è
radicalmente mutato.
In particolare, per quanto qui interessa, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale,
con sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con
l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 30.12.05 n.
272 (convertito dall’art. 1 co. 1 della legge 21.2.06 n. 49), che unificavano il trattamento
sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.p.r. n. 309/90 per i reati aventi ad
oggetto le c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d. “droghe pesanti”.
In conseguenza di tale pronuncia, ritrova oggi applicazione l’art. 73 del richiamato d.p.r., e
relative tabelle, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le norme ritenute
incostituzionali, con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio in
precedenza previsto per i reati concernenti le diverse tipologie di droghe (da due a sei anni di
reclusione, oltre la multa, per le “droghe leggere”, da otto a venti anni di reclusione, oltre la
multa, per le “droghe pesanti”).
Nel caso di specie, quindi, poiché l’imputazione riguarda il trasporto di marijuana (c.d.
droga leggera), sia pure per consistenti quantità, il trattamento sanzionatorio concordato e
ratificato dal giudice, correlato alle più gravose pene previste nelle norme ritenute
incostituzionali, deve essere riconsiderato, ove lo ritengano, dalle parti (che hanno

Con sentenza del 25 luglio 2013, il Gip del Tribunale di Perugia, sull’accordo delle parti,
ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Psalms Mary, imputata del reato di cui all’art. 73
co. 1 del d.p.r. n. 309/90, per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana per un
peso complessivo pari a gr. 1.177 circa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con
la diminuente del rito, la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa.
Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputata, che deduce i vizi di
violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata, in punto di verifica della
sussistenza delle condizioni per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento, ex art. 129
cod. proc. pen.

individuato una pena base di sei anni di reclusione) alla luce del nuovo e più favorevole per
l’imputato quadro normativo. All’applicazione dello stesso non è, peraltro, di ostacolo la
inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, ex art. 609 cod.
proc. pen., non potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso
sostanziale atteso che le modifiche normative sono intervenute in tempi successivi rispetto
alla proposizione del presente ricorso, che di esse non poteva certo tener conto.
-3- La sentenza impugnata, quindi, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
32 del 2014, deve annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA