Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29052 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29052 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBETTA MICHELE N. IL 17/06/1976
avverso la sentenza n. 2737/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Zambetta Michele, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza indicata in rubrica, che ha rideterminato nella misura di anni
1 di reclusione la pena inflitta all’imputato per le violazioni dell’art. 9 comma 2
legge n. 1423 del 1956 a lui ascritte (così riqualificato il reato di cui all’art. 5
legge n. 575 del 1965 contestato al capo A), deve essere dichiarato
inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, che si

sentenza di condanna e del diniego delle attenuanti generiche, che omette
sostanzialmente di confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali la Corte
territoriale ha ritenuto sussistenti e provate le violazioni degli obblighi e delle
prescrizioni della misura di prevenzione personale concretamente addebitate
all’imputato e ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del
beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., sulla scorta del giudizio di pericolosità e
di insensibilità alla funzione rieducativa della pena formulato a carico dello
Zambetta in ragione della reiterazione delle condotte delittuose a fronte della
pregressa sottoposizione a misura di prevenzione e della ripetuta fruizione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

esauriscono in una generica e assertiva contestazione della motivazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA