Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29052 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29052 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAMBETTA MICHELE N. IL 17/06/1976
avverso la sentenza n. 2737/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Zambetta Michele, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza indicata in rubrica, che ha rideterminato nella misura di anni
1 di reclusione la pena inflitta all’imputato per le violazioni dell’art. 9 comma 2
legge n. 1423 del 1956 a lui ascritte (così riqualificato il reato di cui all’art. 5
legge n. 575 del 1965 contestato al capo A), deve essere dichiarato
inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, che si
sentenza di condanna e del diniego delle attenuanti generiche, che omette
sostanzialmente di confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali la Corte
territoriale ha ritenuto sussistenti e provate le violazioni degli obblighi e delle
prescrizioni della misura di prevenzione personale concretamente addebitate
all’imputato e ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del
beneficio di cui all’art. 62 bis cod. pen., sulla scorta del giudizio di pericolosità e
di insensibilità alla funzione rieducativa della pena formulato a carico dello
Zambetta in ragione della reiterazione delle condotte delittuose a fronte della
pregressa sottoposizione a misura di prevenzione e della ripetuta fruizione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
esauriscono in una generica e assertiva contestazione della motivazione della