Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29052 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29052 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

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sul ricorso proposto da:
PATITUCCI MARCO N. IL 07/08/1986
avverso la sentenza n. 1713/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 09/04/2014

-1- Con sentenza del 12 giugno 2013, il Gup del Tribunale di Cosenza ha ritenuto
Patitucci Marco colpevole del reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309/90, per avere
illegalmente detenuto, a fini di spaccio, un panetto di gr. 100 di sostanza stupefacente del
tipo hashish, e lo ha condannato, applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di
quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa.
Il Patitucci viaggiava a bordo di un’auto, condotta da Merenda Francesca, che non si era
fermata ad un posto di blocco; inseguita detta auto dagli agenti, la droga era stata gettata
fuori dal finestrino lato passeggero, occupato dall’imputato.
-2- Su impugnazione dallo stesso proposta, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza
del 28 ottobre 2013, ha confermato la sentenza del primo giudice.
-3- Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Patitucci, che deduce i vizi di
violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata in punto: di utilizzabilità delle
dichiarazioni rese da Merenda Francesca, di destinazione della droga allo spaccio invece che
al consumo personale, di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 5
del richiamato d.p.r.
-4- Con memoria pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2014, il ricorrente ha evidenziato
l’illegittimità della norma applicata in vista del recente intervento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 32/2014).
Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
-1- Nulla rileva, anzitutto, il tema concernente l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da
Merenda Francesca, del tutto estranee al contesto argomentativo della sentenza impugnata,
pervenuta all’affermazione della responsabilità dell’imputato alla strega di elementi
probatori ed argomentazioni che da tali dichiarazioni del tutto prescindono. Lo stesso
ricorrente, d’altra parte, non ne indica i contenuti né il rilievo che esse hanno avuto ai fini
della contestata decisione.
-2- Per altro verso, osserva la Corte che il giudice del gravame ha legittimamente ritenuto,
nel pieno rispetto della normativa di riferimento, che le modalità del fatto, il comportamento
dell’imputato e la quantità di droga che l’imputato è stato sorpreso a trasportare a bordo
dell’auto, dalla quale avrebbero potuto confezionarsi ben 610 dosi, non solo escludevano la
tesi del consumo personale, anche in considerazione dei costi elevati connessi all’acquisto
della stessa, ritenuti esorbitanti rispetto alle condizioni reddituali lecite del Patitucci, ma
impedivano altresì il riconoscimento della lieve entità dei fatti contestati, ex art. 73 co. 5 del
citato d.p.r.
La decisione, coerentemente motivata alla stregua degli elementi probatori acquisiti, si
pone nell’alveo dei principi affermati in proposito da questa Corte di legittimità secondo cui
già solo il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto indice della destinazione
della droga ad un uso non esclusivamente personale (Cass. n. 9723/13).
Mentre, con riguardo all’invocata attenuante, corretta si presenta la decisione impugnata,
alla luce del costante insegnamento di questa Corte, secondo cui la stessa può essere
riconosciuta solo nei casi di minima offensività della condotta, quale desumibile, sia dal dato
quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente oggetto di reato, sia dagli altri
parametri indicati dal richiamato art. 73, comma 5 (mezzi, modalità, circostanze dell’azione),
con la conseguenza che, quando anche uno soltanto di tali indici risulti “negativamente
assorbente”, si rende trascurabile l’eventuale presenza degli altri indici ed ogni altra
inferenza diviene ultronea ai fini della decisione sull’attenuante (Cass. S.U. n. 35737/10, rv.
247911); giustamente ritenuta non riconoscibile nel caso di specie in considerazione della

Ritenuto in fatto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. Rinvia sul punto alla Corte d’Appello di
Catanzaro. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in
ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ascritto.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.

consistente quantità di droga detenuta dall’imputato, oltre che della condotta dello stesso,
pronto a superare un posto di blocco e ad assumersi tutti i conseguenti rischi di tale azione.
Il ricorrente, d’altra parte, senza confrontarsi con le argomentazioni poste dal giudice del
gravame alla base della decisione impugnata, svolge censure del tutto generiche, prive di
qualsiasi consistenza argomentativa.
-3- Tanto statuito, osserva tuttavia la Corte che, a seguito di recenti interventi della Corte
Costituzionale e dello stesso legislatore, l’assetto normativo in materia di stupefacenti è
radicalmente mutato.
In particolare, per quanto qui interessa, occorre evidenziare che la Corte Costituzionale,
con sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con
l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 4 bis e 4 vicies ter del d.l. 30.12.05 n.
272 (convertito dall’art. 1 co. 1 della legge 21.2.06 n. 49), che avevano unificato il
trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.p.r. n. 309/90 per i reati
aventi ad oggetto le c.d. “droghe leggere” e per quelli concernenti le c.d. “droghe pesanti”.
In conseguenza di tale pronuncia, ritrova oggi applicazione l’art. 73 del richiamato d.p.r., e
relative tabelle, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le norme ritenute
incostituzionali, con il conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio in
precedenza previsto per i reati concernenti le diverse tipologie di droghe (da due a sei anni di
reclusione, oltre la multa, per le “droghe leggere”, da otto a venti anni di reclusione, oltre la
multa, per le “droghe pesanti”).
Nel caso di specie, quindi, poiché l’imputazione riguarda la detenzione di hashish (c.d.
droga leggera), il trattamento sanzionatorio, correlato alle più gravose pene previste nelle
norme ritenute incostituzionali, deve necessariamente essere riconsiderato alla luce del
nuovo quadro normativo, certamente più favorevole per l’imputato. All’applicazione dello
stesso non è, peraltro, di ostacolo l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione
rilevabile d’ufficio, ex art. 609 cod. proc. pen., non potendosi considerare preclusiva la
formazione del giudicato in senso sostanziale atteso che le richiamate modifiche normative
sono intervenute in tempi successivi rispetto alla proposizione del presente ricorso, che di
esse non poteva certo tener conto.
-4- La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata per la rideterminazione della pena
per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, con rinvio, sul punto,
alla Corte d’Appello di Catanzaro. Per il resto, il ricorso deve essere respinto, con
conseguente declaratoria di irrevocabilità delle statuizioni della sentenza impugnata
concernenti l’affermazione della responsabilità per il reato ascritto.

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