Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29051 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29051 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANGIONE SAVERIO N. IL 11/12/1964
avverso la sentenza n. 195/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
18/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Mangione Saverio, personalmente, avverso
la sentenza indicata in rubrica, che ha confermato la condanna dell’imputato per
la violazione dell’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956, deve essere dichiarato
inammissibile, perché si esaurisce in una generica e assertiva contestazione della
sussistenza dell’elemento psicologico del reato – sotto il profilo della convinzione
del Mangione di non essere più sottoposto, al momento della violazione, alla
l’affermazione della sentenza impugnata che il provvedimento applicativo della
misura, per la durata di anni due decorrenti dalla sua notificazione, era stato
notificato all’imputato il 4.08.2005, e dunque alla data del 4.03.2007 la misura
era pacificamente in corso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
misura di prevenzione personale – che omette completamente di confrontarsi con