Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29050 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29050 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHAEL BOY BETTY N. IL 27/10/1981
avverso la sentenza n. 4932/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto dall’imputata, a mezzo del difensore, avverso
la sentenza della Corte d’appello di Torino indicata in rubrica, che ha
rideterminato in anni 3 mesi 2 di reclusione e C 10.000 di multa la pena inflitta
per i reati di cui agli artt. 12 commi 1 lett. d) e 3-ter lett. a) e b) D.Lgs. n. 286
del 1998 e 600 bis cod. pen., previa esclusione dell’aggravante di cui al comma
3-bis dell’art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 ascritta al capo A, deve essere

motivazione della sentenza impugnata, si limita in realtà a una contestazione del
tutto generica della credibilità della persona offesa dal reato e dell’attendibilità
delle sue dichiarazioni, basata su argomentazioni di puro fatto che non possono
trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

dichiarato inammissibile perché, pur deducendo formalmente un vizio di

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