Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29049 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29049 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNUCCIA CONCETTO N. IL 08/12/1984
avverso la sentenza n. 1637/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2014 la Corte di appello di Catania, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della sede in data 10 gennaio
2012, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto da due mesi di arresto ad
un mese e dieci giorni la pena inflitta a Mannuccia Concetto, imputato del
reato previsto dall’art. 9, comma primo, legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
per non aver rispettato, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della

poiché sorpreso sulla pubblica via alle ore 22,15 del 19 novembre 2009.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Mannuccia tramite il difensore che deduce inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale con riguardo al reato contestato e manifesta
illogicità della motivazione: il ritardo rilevato sarebbe stato di pochissimi
minuti e determinato anche dal controllo subito presso il distributore di
benzina, dove Mannuccia stava facendo rifornimento a brevissima distanza
da casa, donde la mancanza della volontà di violare la prescrizione e
l’assenza degli estremi di reato; in ogni caso sarebbe maturata, medio
tempore, la prescrizione che imporrebbe al giudice l’immediata declaratoria
della sopravvenuta improcedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il ritardo è
stato accertato dai verbalizzanti e neppure è contestato dal ricorrente che
ne deduce soltanto la modestia, donde l’integrazione del reato, come
ritenuto in sentenza, sia nel profilo oggettivo sia in quello soggettivo
integrato anche dalla colpa, trattandosi di fattispecie contravvenzionale.
1.2. La prescrizione quinquennale non era ancora compiuta al momento
dell’emissione della sentenza d’appello e l’inammissibilità della presente
impugnazione osta alla sua rilevazione, come erroneamente preteso dal
ricorrente (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266).

2. L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
1

sorveglianza speciale, l’obbligo di rientro serale a casa entro le ore 22,

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche quella al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa

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