Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29048 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29048 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARAFA MOHAMMED N. IL 02/07/1986
avverso la sentenza n. 493/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
26/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto dai difensore dell’imputato Arafa Mohannmed
avverso la sentenza indicata in rubrica, con cui la Corte d’appello di Catania, in
parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in anni 3 mesi 8
di reclusione e C 800.000 di multa la pena inflitta per il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 commi 1, 3 lett. a) e d), 3-bis e 3ter lett. b) D.Lgs. n. 286 del 1998, accertato il 12.06.2012, deve essere

violazione delle norme sulla competenza per materia che – secondo il ricorrente sarebbe spettata alla Corte d’assise, è manifestamente infondato, alla stregua
del disposto degli artt. 4 e 5 del codice di rito, posto che il massimo della pena
detentiva edittale prevista per il reato ascritto all’Arafa, calcolato tenendo conto
dell’aumento massimo della metà stabilito per la circostanza aggravante ad
effetto speciale di cui al comma 3-ter lett. b) dell’art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998,
è pari ad anni 22 e mesi 6 di reclusione, e dunque è inferiore a 24 anni.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

dichiarato inammissibile, in quanto l’unico motivo dedotto, riguardante la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA