Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29047 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29047 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOLFI ROCCO GIUSEPPE N. IL 26/04/1965
STOLFI LUCIO N. IL 13/12/1968
STOLFI NICOLA N. IL 29/12/1928
avverso la sentenza n. 322/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
21/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in rubrica la Corte d’appello di Lecce, giudicando in sede
di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte Suprema, ha
ridotto la pena inflitta agli imputati nella misura rispettivamente indicata nel
dispositivo, con riguardo al reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen., fermo
il riconoscimento per tutti delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod.
pen. e, quanto a Stolfi Lucio e Stolfi Rocco Giuseppe, il giudizio di equivalenza
delle stesse con la recidiva.

atto d’impugnazione, violazione di legge con riguardo alla ritenuta legittimazione
a proporre querela del responsabile dell’esercizio commerciale ai cui danni era
stato posto in essere il tentativo di furto, e chiedendo in subordine la declaratoria
di estinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione.
I ricorsi sono manifestamente infondati, e devono essere dichiarati inammissibili,
perché le questioni dedotte sono coperte dal giudicato formatosi a seguito della
sentenza in data 5.11.2013 di questa Corte, che ha escluso la sussistenza
dell’aggravante della destrezza e, verificata l’esistenza di una rituale querela
necessaria per la procedibilità del reato nella forma non aggravata, aveva
devoluto al giudice di rinvio esclusivamente il punto relativo alla rideterminazione
della pena in relazione alla riqualificazione del reato nella violazione degli artt. 56
e 624 cod. pen., con conseguente formazione del giudicato su ogni altro punto
della decisione, preclusivo anche dell’applicazione di (eventuali) cause estintive
sopravvenute del reato, come la maturazione del tempo di prescrizione (Sez. Un.
n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640, Attinà; Sez. 2 n. 8039 del 9/02/2010, Rv.
246806; Sez. 2 n. 44949 del 17/10/2013, Rv. 257314), la cui rilevazione è
comunque preclusa anche dall’inammissibilità (originaria) dei ricorsi, trattandosi
di prescrizione che sarebbe maturata dopo la pronuncia (in data 21.11.2014)
della sentenza del giudice di rinvio.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende ciascuno.
Così deciso il 9/12/2015

Ricorrono per cassazione gli imputati, personalmente, deducendo, col medesimo

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