Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29046 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29046 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KONJIC SALIH N. IL 03/01/1964
avverso la sentenza n. 479/2014 TRIBUNALE di AOSTA, del
05/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in rubrica il Tribunale di Aosta ha applicato all’imputato
la pena concordata dalle parti, su conforme richiesta delle stesse ex art. 444
cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 13 comma 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 a
lui ascritto.
Il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, personalmente, avverso la
una generica censura di merito che non deduce alcun vizio di legittimità del
provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare in termini solo essertivi
l’ingiustizia della “condanna” e una pretesa duplicazione di giudizio per lo stesso
reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che sì ritiene equo determinare nella somma di 1.500 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
suddetta sentenza deve essere dichiarato inammissibile, perché si esaurisce in